L’attivita’ di B&B (anche quella a casa propria) e’ regolamentata a livello regionale ed e’ sempre stata una questione delicata che negli anni ha subito diversi atteggiamenti da parte dello stato.
La materia e’ in qualche modo complessa e fa parte della categorie degli altri usi che si possono fare della propria casa che spaziano dalle attività di affittacamere, appartamenti per le vacanze, servizi di home restaurant e via dicendo.
Tralasciando la discussione in quali limiti queste attività si configurano come abusive e lesive della concorrenza, la domanda che spesso come amministratori di condominio ci sentiamo porre e’ la seguente:
L’assemblea di condominio può deliberare nel regolamento di condominio che queste attività sono proibite?
La risposta è in generale no. La giurisprudenza e’ come al solito un po ondivaga e non chiarissima ma la suprema corte nel 2014 in occasione di una controversia si è pronunciata sostenendo che l’utilizzo degli appartamenti per tali scopi non comporta il cambio di destinazione d’uso e quindi l’assemblea di condominio non può proibire per regolamento l’attività di B&B.
Ci sono ovviamente delle eccezioni.
Una prevede che se nell’atto di compravendita col costruttore di un nuovo fabbricato era scritto espressamente che non si potevano destinare i singoli appartamenti ad attività di B&B allora il divieto diventa legittimo.
Per chi fosse interessato la normativa della regione lazio la potete trovare al seguente link http://www.regione.lazio.it/prl_turismo/…
Grazie della vostra attenzione!!